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Normative

NORMATIVE TECNICHE PER I GRUPPI ELETTROGENI

Le normative CEI che regolamentano il settore dei gruppi elettrogeni, sono:

  • Norma CEI 11-1 -"Impianti elettrici con tensione superiore a I kV in corrente alternata".

  • Norma CEI 11-20 -" Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II categoria".

  • Norma CEI 17-13 -"Apparecchiature  assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)".

  • Norma CEI 64-8 -"impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione".

  • DK5740 -"Criteri di allacciamento di impianti di produzione alla rete MT di Enel distribuzione".

  • DK5940 -"Criteri di allacciamento di impianti di autoproduzione alla rete BT di Enel distribuzione".

Normative di interesse dei gruppi elettrogeni

Al fine degli adempimenti burocratici si devono considerare i seguenti provvedimenti legislativi:

  • Legge 9 gennaio 1991, n.9

"Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali."

  • Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504

"Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative."

  • Legge 15 marzo 1997, n. 59

"Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti agli enti loca-li, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa "

  • D. P.R. 11 febbraio 1998, n. 53

"Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali a norma dell'articolo 20, comma 8, della Legge n°59 del 15 marzo 1997"

  • D.P.R. 31 marzo 1998, n. 112

"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni dagli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59"

  • Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79

"Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica."

Autorizzazioni per posizionamento
gruppi elettrogeni

Le autorizzazione da ottenere per l'installazione e l'esercizio dei gruppi elettrogeni sono:

  1. Autorizzazione per il Certificato Prevenzione Incendi (da ottenersi per ogni gruppo di produzione di energia elettrica con motore endotermico di potenza complessiva superiore a 25 Kw da parte dei Vigili del Fuoco in quanto rientra al punto 64 del DM 16.2.1982).

  2. Autorizzazione da richiedere alla Provincia ai sensi del Decreto Legge n°112/98 per tutti i gruppi elettrogeni funzionanti in continuo con potenza termica nominale superiore a 1 MW per quelli a benzina o gasolio e 3 MW per quelli a metano o GPL e se non rientranti nella categoria di inquina-mento atmosferico poco significativo ai sensi del D.P.R. 203/1988 .

Vanno anche effettuate le dichiarazioni riguardanti l'impatto acustico e le emissioni in atmosfera a:

  • Comune territorialmente interessato
  • ARPA ( Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente competente per territorio
  • A.S.L.

Fondamentali sono gli adempimenti fiscali e tributari connessi alla produzione di energia elettrica. Il regime fiscale dell'imposta sui consumi di energia elettrica è attualmente disciplinato dal Titolo II del Decreto Legislativo n°504 del 26 ottobre 1995 "Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sul-la produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative".  Tutti i gruppi elettrogeni di lavoro con potenza superiore ad 1 kW devono essere denunciati all' U.T.F. (Ufficio tecnico di Finanza competente per territorio), prima del loro utilizzo (D. L. 26 ottobre 1995, n. 504). Tutti i gruppi elettrogeni di soccorso con potenza complessiva superiore 200 kW devono essere denunciati all' U.T.F., prima del loro utilizzo (D. L. 26 ottobre 1995, n. 504). Ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 1 I febbraio 1998, n. 53, non sono soggetti ad autorizzazione ma solo a comunicazione:

  1. l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni funzionanti di continuocon potenza termica non superiore a 3 MW se alimentati a metano o GPL

  2. l’installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni funzionanti di continuocon potenza termica non superiore a 1 MW se alimentati a benzina o gasolio

  3. l'installazione e l'esercizio digruppi elettrogeni funzionanti di continuo, se determinanti inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi del D.P.R. 203/1988

  4. l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica di soccorso

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